“Con l’intento di fare chiarezza in questa matassa normativa, difficilmente districabile per gli operatori, figurarsi per i cittadini, si ricorda e specifica che, da ieri 26.03.2020, vige un obbligo generale di rimanere in casa,con stretta limitazione di ogni tipo di spostamento o uscita alle tre ormai note ipotesi di: comprovate esigenze lavorative (per quelle, ovviamente, non sospese ed ancora consentite); situazioni di necessità; motivi di salute. Per ciò che attiene l’attività motoria, questa resta consentita soltanto se individuale e se svolta in prossimità della propria abitazione, oltre al generale obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro da ogni altro soggetto.Le ragioni dello spostamento, si ripete, potranno essere provate con l’autodichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (modello fornito dal Governo), con attestazione resa a pena di falso. In caso di spostamento ingiustificato, sono entrate ieri in vigore le nuove disposizioni normative del 25.03 in forza delle quali i contravventori saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro, sanzione che dovrà essere aumentata sino ad un terzo, se l’infrazione risulterà commessa con l’utilizzo di un veicolo (non più applicabile, quindi, la fattispecie di reato ex art. 650 c.p.). Va comunque specificato che, qualora nel modulo di cui sopra venisse resa una dichiarazione non veritiera, si incorrerebbe altresì in una delle ipotesi delittuose di falso, punite con la reclusione anche fino a 6 anni (Falso in atto pubblico ex art. 483 c.p. e Falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico ufficiale ex art. 495 c.p.). Per coloro i quali siano sottoposti alla misura della quarantena (per i quali in ogni caso vige il divieto assoluto di uscire di casa) perché positivi al virus, il nuovo provvedimento dispone che, salvo che la violazione del divieto non comporti la commissione dei delitti contro la salute pubblica (ossia che sia cagionata un’epidemia ex art. 438 c.p. o un avvelenamento di acque o di sostanza alimentari ex art. 439 c.p., sanzionati con pene detentive molto gravi), chi dovesse infrangere le norme di contenimento verrà punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro. Auguriamoci di non doverci tornare sopra e di non vedersi costretti ad elevare sanzioni ai nostri concittadini! Forza e coraggio.” dichiara Chiara Cappelletti, assessore alla Pubblica Sicurezza.
Emergenza Covid19, richiamo del Comune: chi sgarra rischia stangata
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