Alla luce dellโordinanza emanata oggi dal ministro della salute Roberto Speranza, il presidente Enrico Rossi, insieme all’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, ha firmato unโordinanza regionale, che riprende e adegua i precedenti provvedimenti giร assunti, i quali finora hanno consentito di tenere sotto sorveglianza attiva oltre 1.300 persone di ritorno dalla Cina. โUn risultato importante โ sottolinea il presidente Rossi โ che รจ stato possibile grazie al lavoro della task force e allโapplicazione puntuale e corretta delle direttive ministeriali. A tutte queste persone รจ stata sempre assicurata una sorveglianza attiva costante, come รจ stato confermato anche dallo stesso ministro e dal capo del Dipartimento della Prote zione civile Angelo Borrelliโ.
Di seguito il testo completo dell’ordinanza regionale.
Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 โMisure organizzative ed attuative dellโordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19โ
Premesso che:
in attuazione dellโordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile e successivi provvedimenti nazionali la Regione Toscana ha giร assunto molteplici iniziative di prevenzione e procedure operative per la prevenzione e per la diffusione della malattia infettiva COVID-19, quali: disposizioni generali per tutti gli operatori sanitari delle aziende sanitarie, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. In particolare sono state emanate procedure per le centrali operative del 118 ed emergenza sanitaria territoriale, disposizioni inerenti al ricovero ospedaliero dei casi sospetti, disposizioni per lโuso dei dispositivi di protezione individuale in emergenza sanitaria territoriale e pronto soccorso, indicazioni per la medicina generale e pediatria di famiglia, raccomandazioni per il monitoraggio autogestito a domicilio con schede informative in inglese, italiano e cinese e raccomandazioni in caso di isolamento fiduciario.
Inoltre, in applicazione della circolare del Ministero della Salute n. 4001 dellโ8 febbraio 2020, sono stati identificati 364 bambini che sono rientrati dal Capodanno cinese in Toscana; con i rispettivi genitori รจ stato concordato di effettuare una permanenza volontaria fiduciaria a domicilio. Conseguentemente sono stati monitorati giornalmente in relazione alle condizioni cliniche circa 1.300 persone (bambini e loro genitori), la buona parte dei quali ha giร completato positivamente il periodo di stazionamento volontario di 14 giorni presso il proprio domicilio;
Vista lโordinanza del Ministro per la Salute del 21 febbraio 2020 che detta ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19
Visto lโart. 32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833 recante Istituzione del servizio sanitario nazionale;
Ritenuto di dover adottare misure organizzative ed attuative della suddetta recente ordinanza ministeriale, al fine di dare indicazioni operative alle aziende sanitarie;
Emana la seguente ordinanza
ART. 1
a) Le aziende USL della Toscana istituiscono un numero unico aziendale attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00 con casella di segreteria, con traduzione in lingua cinese, al quale i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, ovvero coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dallโepidemia, come identificate dallโOMS devono comunicare i propri dati personali e precisamente: nome, cognome, indirizzo, domicilio e numero di telefono.
b) Per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19 รจ disposta dallโazienda sanitaria territorialmente competente la misura della quarantena con sorveglianza attiva.
c) Per i soggetti che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dallโepidemia lโazienda sanitaria adotta la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Qualora vi siano particolari condizioni ostative alla permanenza domiciliare lโASL dโintesa con le competenti autoritร locali e con le associazioni di volontariato troverร misure alternative di efficacia equivalente.
d) Lโoperatore sanitario che ha preso in carico il cittadino in sorveglianza attiva, darร tutte le disposizioni comportamentali dโigiene personale per ridurre al minimo i contatti con altri soggetti.
e) Nei casi di cui alla lettera c), il personale sanitario delle aziende USL effettua giornalmente una rilevazione sulle condizioni cliniche del soggetto. Qualora subentrino lievi sintomi quali rinorrea, tosse, difficoltร respiratorie e rialzo febbrile, varrร effettuato presso il domicilio il tampone oro โ faringeo. In caso di positivitร , il soggetto viene trasferito mediante 118 in isolamento ospedaliero.
ART. 2
Si confermano tutte le misure di prevenzione giร adottate. Inoltre al momento dellโaccesso al Pronto soccorso, lโaddetto alla rilevazione dei dati anagrafici, richiede allโutente di dichiarare se nei precedenti 14 giorni ha avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva COVID-19 , ovvero abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dallโepidemia.
In caso di risposta positiva si attiva il protocollo vigente per la gestione dei soggetti a rischio di malattia infettiva COVID-19 adottato da tutte le aziende USL.
Si conferma inoltre il divieto di accedere alle strutture sanitarie per gli individui di cui allโart. 1 lett. b) e c) e di utilizzare i numeri della sorveglianza attiva per ogni comunicazione , informazione e necessitร .
Per coloro che siano sottoposti al regime di sorveglianza attiva, lโazienda USL rilascia, su richiesta, certificato che attesta lo stato di malattia.
Art. 3
La presente ordinanza ha validitร di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.
Firenze, lรฌ 21 febbraio 2020